Art. 17.
(Diritti e doveri reciproci).

      1. Le parti stipulanti un patto civile di solidarietà assumono gli stessi doveri e acquistano i medesimi diritti.
      2. Ciascuna parte di un patto civile di solidarietà è tenuta a contribuire alle esigenze economiche della coppia in rapporto alla propria capacità reddituale e al proprio patrimonio.
      3. In assenza di apposita regolamentazione, la parte che collabora nell'attività d'impresa dell'altro stipulante di un patto civile di solidarietà ha comunque diritto a

 

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partecipare, in rapporto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, agli utili che ne derivano.